L’ rls, ovvero, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro è quel lavoratore, eletto e designato dal datore di lavoro stesso, al fine di rappresentare tutti i lavoratori per ciò che concerne gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro.
In pratica, l’individuazione di un rls (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro) ha lo scopo di organizzare, in accordo anche con il resto dei lavoratori, tutte le azioni possibili atte a prevenire ed arginare eventuali rischi presenti sul luogo di lavoro.
Di conseguenza, la figura dell’rls, diventa un prezioso “ponte comunicativo” tra il datore di lavoro e i lavoratori.
Infatti, quest’ultimi, nel caso in cui dovessero riscontrare eventuali falle nell’organizzazione del lavoro, tali da porre in rischio la salute e la sicurezza sul lavoro, potranno riferirlo al rappresentante per la sicurezza sul lavoro, che a sua volta provvederà ad inoltrare le istanze dei lavoratori al datore di lavoro.
Scopri ora i nostri corsi sulla sicurezza sul lavoro
Allora, per tutte le aziende che abbiano almeno un dipendente, è obbligatorio prevedere la presenza di un rls (rappresentante per la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro).
La sua nomina non spetta al datore di lavoro, bensì ai lavoratori, ai quali, in base anche al D.Lgs 81/08, spetta di diritto la facoltà di eleggere un rls a loro tutela.
Ma la nomina dell’ rls può variare in base al numero di dipendenti.
Infatti, nel caso in cui in azienda siano presenti più di 15 unità/addetti, la nomina o la designazione del rappresentante per la sicurezza sul lavoro deve essere eseguita dai dipendenti nell’ambito delle rappresentanze sindacali.
In caso contrario, la nomina del rls spetta solo ai dipendenti. Ma qualora non ci sia la disponibilità di nessun dipendente a volersi assumere tale ruolo, allora verrà scelto l’ RLST, ovvero, un rappresentante territoriale per la sicurezza dei lavoratori.
In tal caso, l’RLST verrà fornito dall'Organismo Paritetico ai sensi dell'art.48, comma 6, DLgs 81/08, e a questo punto, non sarà più una prerogativa dei lavoratori scegliere l’rls, ma sarà un compito del datore di lavoro.
Tutti i compiti, le funzioni e le prerogative dell’ rls sono racchiusi all’interno dell’art. 50 del Testo Unico per la sicurezza D.L. 81/08, che per la precisione prevedono:
P.S.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro, non può essere nominato contemporaneamente anche Responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP, per incompatibilità dei 2 ruoli.
2Power è un ente di formazione riconosciuto a livello nazionale, e grazie alla collaborazione con OPN EBINAIL (Organismo Paritetico Nazionale Intersettoriale del Lavoro), è in grado di organizzare anche percorsi formativi in ambito salute e sicurezza sul lavoro, secondo quelle che sono le direttive previste dal D.L. gs 81/08.
Quindi, nel caso dovessi aver bisogno di organizzare un percorso formativo in ambito salute e sicurezza sul lavoro, non esitare a contattarci.
Saremo ben lieti di darti una mano nel personalizzare il tuo corso di formazione.
Inoltre, sappi che, nel caso tu lo voglia, 2Power ti offre anche la possibilità di diventare S.F.A. (Struttura Formativa Associata).
In questo modo, potrai erogare tu stesso corsi di formazione professionale in ambito salute e sicurezza sul lavoro, con rilascio di certificati riconosciuti in tutta Italia.