Non sai bene chi è il preposto alla sicurezza sul lavoro?
Tranquillo, in questo articolo ti spiegheremo chi è la figura del preposto, come nominarlo e quali sono le sue responsabilità in ambito di salute e sicurezza sul lavoro in relazione ai principi del Testo Unico emanato grazie al D.Lgs 81/08.
L’articolo 2 del D.Lgs 81/08 definisce la figura del preposto in questo modo:
“il preposto alla sicurezza sul lavoro, è quella figura professionale, che per competenze tecniche acquisite, ed in relazione alla posizione gerarchica che occupa in azienda, sovrintende all’attività lavorativa, garantendo, che tutti i lavoratori da lui coordinati, applichino in maniera corretta tutte le direttive ricevute, esercitando anche un potere di iniziativa nei confronti del lavoro di cui è in carica e dei lavoratori stessi.”
Innanzitutto, partiamo col specificare una cosa, ovvero, la nomina del preposto alla sicurezza sul lavoro non è un atto obbligatorio del datore di lavoro.
Infatti, la nomina del preposto, è a discrezione del datore di lavoro, il quale, qualora dovesse accorgersi, che a causa dei crescenti impegni che derivano dall’essere il titolare di un’azienda, non dovesse essere più in grado di controllare in modo costante il lavoro dei suoi collaboratori, può decidere di nominare un preposto alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Quindi, la nomina di un preposto, avviene semplicemente tramite l’assegnazione di tale incarico da parte del datore di lavoro, il quale, se non dovesse provvedere a nominare alcun preposto, NON è soggetto ad alcuna sanzione.
Riportando quanto scritto nell’art. 9 del D.Lgs 81/08, le responsabilità in capo al preposto alla sicurezza sul lavoro sono le seguenti:
La figura del preposto alla sicurezza sul lavoro è molto delicata, infatti, se dovesse venir meno alle responsabilità appena elencate, nel caso di violazioni gravi, può essere sanzionabile anche con l’arresto da 1 a 3 mesi, mentre, in caso di mancanze più lievi, è sanzionabile con ammende da 300 a 2.000€.
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