10 Oct
Sicurezza sul lavoro 2022: tutte le novità dei 2 nuovi Decreti Ministeriali

Vediamo nel dettaglio quali sono tutte le novità in merito ai corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro 2022, la durata dell’attestato, validità e quando dover aggiornare l’attestato sulla sicurezza sul lavoro.

Sicurezza sul lavoro 2022


Formazione sulla sicurezza del lavoro 2022: Quali sono le novità di quest’anno?

Allora, la genesi delle novità in ambito di formazione sulla sicurezza sul lavoro 2022 le troviamo tutte in due specifici provvedimenti legislativi, ovvero: 

Di conseguenza, in questo articolo, andremo a trattare le principali novità in termini di formazione sulla sicurezza sul lavoro 2022, che hanno interessato le seguenti figure professionali:

  • datore di lavoro
  • preposto
  • dirigente 
  • addetto antincendio

Sicurezza sul lavoro 2022: obbligo formativo per il datore di lavoro

Grazie alle modifiche introdotte all’Art. 37 comma 7 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, introdotte grazie alla conversione in legge del Decreto 146/2021, non solo i RSPP (Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione) sono soggetti alla formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, ma anche i datori di lavoro che non ricoprono tale ruolo di RSPP.

Tra l’altro, tutte le informazioni circa la durata del corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro, i contenuti e le modalità di erogazione saranno resi noti entro il 30 Giugno 2022 in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Pertanto, tutto ciò che concerne eventuali verifiche ed ispezioni dell’applicazione delle nuove dispositive, potranno essere effettuate solo a seguito dell’adozione del nuovo Statuto.

Sicurezza sul lavoro 2022: nuove disposizione per il preposto

Innanzitutto, se non ti fosse ancora chiaro chi è il preposto, ti diciamo subito che:

il preposto è una persona, che in virtù delle competenze acquisite nel tempo, possiede le qualità professionali per sovrintendere determinate attività lavorative, garantendone il controllo e l’esatta esecuzione da parte dei lavoratori.

Quindi, affinché tutto vada nel migliore dei modi, il preposto alla sicurezza sul lavoro, deve innanzitutto informare tutto il personale coinvolto sugli eventuali rischi che quel tipo di lavoro potrebbe comportare, fornendo loro i mezzi necessari ai fini di una corretta protezione dai rischi, sia che si tratti di un singolo lavoratore che di un gruppo di essi.

Detto ciò, vediamo nel dettaglio quali sono le novità in tema di salute e sicurezza sul lavoro 2022 che riguardano tale figura professionale.

Allora, il nuovo comma 7-ter del Decreto Legislativo 146/2021 stabilisce che i corsi di formazione e aggiornamento dovranno svolgersi nelle seguenti modalità:

  • corso in presenza (ad eccezione dei primi 5 punti del programma)
  • corsi riprogrammati con cadenza di 2 anni (all’occorrenza quando serve)
  • aggiornamento ogni 5 anni

Sicurezza sul lavoro 2022: formazione del dirigente

In teoria, la figura del dirigente, in merito alla sicurezza sul lavoro, già sarebbe disciplinata al comma 7 dell’art. 37 del Testo Unico, e stabiliva le seguenti disposizioni:

  • principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • valutazione dei rischi;
  • individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

In pratica, il nuovo Decreto Legislativo 146/2021 prevede che le disposizione in merito alla sicurezza sul lavoro 2022 vengano fornite dall’accordo Stato-Regioni previsto entro il 30 Giugno 2022. Di conseguenza, fin quando non saranno annunciate le nuove direttive post accordo Stato-Regioni, varranno le sopra elencate disposizioni. 

Sicurezza sul lavoro 2022: aggiornamento degli addetti all’antincendio

Una delle maggiori novità del Decreto del 2 Settembre in termini di sicurezza sul lavoro 2022 riguarda gli addetti all’antincendio. 

Infatti, a partire dal 4 Ottobre 2022, cambieranno le classiche denominazioni dei corsi, passando ad una classificazione dei corsi che non sarà più per rischio (basso, medio e alto) ma bensì per livelli, ad esempio:

  • Livello 1 (ex Rischio basso)
  • Livello 2 (ex Rischio medio)
  • Livello 3 (ex Rischio alto)

Formazione per gli addetti al servizio antincendio delle Aziende di Livello 1

  • corso di formazione di 4 ore (2 ore di modulo teorico e 2 ore di modulo pratico)
  • corso di aggiornamento quinquennale di 2 ore (formazione pratica)

Formazione per gli addetti al servizio antincendio delle Aziende di Livello 2

  • corso di formazione di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)
  • corso di aggiornamento quinquennale di 5 ore (2 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)

Formazione per gli addetti al servizio antincendio delle Aziende di Livello 3

  • corso di formazione di 16 ore (12 ore di modulo teorico e 4 ore di modulo pratico)
  • corso di aggiornamento quinquennale di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)

P.S.

Inoltre, il Decreto dispone, che anche per le parti teoriche del corso è possibile effettuare lezioni a distanza.

Mentre, per le parti più pratiche del corso, il Decreto dispone, che le lezioni in presenza diventino obbligatorie anche per il livello 1 del corso (ex rischio basso).

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